Agibilità
Scheda del servizio
Descrizione
L'articolo 24 del D.PR. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia così come modificato dal D. Lgs. 222/2016 che ha portato alcune semplificazioni di regimi amministrativi in materia edilizia) stabilisce, al comma 2, che deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dello stesso articolo 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Chi
La richiesta dovrà essere presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa.
Quando Richiederlo
La segnalazione deve essere effettuata entro quindici (15) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento oggetto della Pratica Edilizia. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Documenti da presentare
Occorre presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale, oltre alla segnalazione, la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 D.P.R. 380/2001 di cui:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Tempi di Svolgimento
L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 del citato art. 24 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5.
A seguito della presentazione della segnalazione i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate e, eventualmente, dichiarare l'inagibilità di tutto o di parte dell'edificio nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.
Validità
L' agibilità non ha scadenza a meno che si effettuino modifiche all'interno delle unità immobiliari che necessitino il rilascio di un nuovo certificato.
Costi
Diritti di Segreteria euro 75,00 all'atto della presentazione
Norme di Riferimento
D.P.R. n. 380/2001
D.L. 133/2014
D. Lgs. 222/2016
Strumento Urbanistico vigente
L'articolo 24 del D.PR. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia così come modificato dal D. Lgs. 222/2016 che ha portato alcune semplificazioni di regimi amministrativi in materia edilizia) stabilisce, al comma 2, che deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dello stesso articolo 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Chi
La richiesta dovrà essere presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa.
Quando Richiederlo
La segnalazione deve essere effettuata entro quindici (15) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento oggetto della Pratica Edilizia. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Documenti da presentare
Occorre presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale, oltre alla segnalazione, la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 D.P.R. 380/2001 di cui:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Tempi di Svolgimento
L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 del citato art. 24 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5.
A seguito della presentazione della segnalazione i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate e, eventualmente, dichiarare l'inagibilità di tutto o di parte dell'edificio nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.
Validità
L' agibilità non ha scadenza a meno che si effettuino modifiche all'interno delle unità immobiliari che necessitino il rilascio di un nuovo certificato.
Costi
Diritti di Segreteria euro 75,00 all'atto della presentazione
Norme di Riferimento
D.P.R. n. 380/2001
D.L. 133/2014
D. Lgs. 222/2016
Strumento Urbanistico vigente
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
Area | Area Tecnica | ||||||
Assessore | Francesco ALICASTRO | ||||||
Indirizzo | via Roberto Miglietti n° 56 | ||||||
Telefono |
0123 27742 int. 3 |
||||||
Fax |
0123 29165 |
||||||
tecnico2@municipiodigermagnano.it |
|||||||
PEC |
segreteria.protocollo@pcert.postecert.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/04/2017 22:51:58